Allegato›Titolo VII
Art. 192
Ambito di applicazione (articolo 1 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
In vigore dal 27 mar 2025
Ambito di applicazione
( decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai crediti relativi:
a) ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell'Unione;
b) le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;
c) i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
d) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui alle lettere a), b) e c), per i quali l'assistenza reciproca pu essere chiesta, irrogate dalle autorità amministrative competenti in materia di accertamento e di riscossione o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta delle suddette autorità amministrative;
e) corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi;
f) interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali l'assistenza reciproca pu essere chiesta.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti a uno Stato membro o a una ripartizione dello stesso o a organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
b) ai corrispettivi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera e);
c) ai diritti di natura contrattuale quali corrispettivi per pubblici servizi;
d) a qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.
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