AllegatoCapo IV

Art. 189

Ammissione al passivo con riserva (articolo 88 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

In vigore dal 27 mar 2025
Ammissione al passivo con riserva ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell' del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 2. Nella liquidazione giudiziale, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o dell'agente della riscossione, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto. 3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza dell'agente della riscossione, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi. 4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato all'agente della riscossione dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso l'agente della riscossione, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, puproporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti. 5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta, si applicano, rispettivamente, l', comma 1, lettera c) e l', comma 2, secondo periodo, del citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
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