AllegatoSez. IV

Art. 186

Assegnazione dell'immobile allo Stato (articolo 85 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

In vigore dal 27 mar 2025
Assegnazione dell'immobile allo Stato ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Se il terzo incanto ha esito negativo, l'agente della riscossione, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento. 2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione non pu essere inferiore a sei mesi. 3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se l'agente della riscossione, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-186

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo