Allegato›Sez. IV
Art. 182
Secondo e terzo incanto (articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
In vigore dal 27 mar 2025
Secondo e terzo incanto
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.
2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, l'agente della riscossione procede a un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-182