Allegato›Sez. IV
Art. 177
Espropriazione immobiliare (articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
In vigore dal 27 mar 2025
Espropriazione immobiliare
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito a uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
b) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» individuato ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;
c) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), pu procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000 euro. L'espropriazione puessere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all' e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
2. L'agente della riscossione non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell' e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.
Storico versioni
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