AllegatoSez. III

Art. 175

Dichiarazione stragiudiziale del terzo (articolo 75-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

In vigore dal 27 mar 2025
Dichiarazione stragiudiziale del terzo (articolo 75-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Decorso inutilmente il termine di cui all', comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente testo unico, puchiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore. 2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall' del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall', commi da 2 a 7 del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, l'ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta. 3. L'agente della riscossione pu procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall' del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
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