Allegato›Sez. III
Art. 169
Pignoramento di fitti o pigioni (articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
In vigore dal 27 mar 2025
Pignoramento di fitti o pigioni
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovuti da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente all'agente della riscossione i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica e i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui l'agente della riscossione procede.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-169