AllegatoSez. III

Art. 174

Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni (articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

In vigore dal 27 mar 2025
Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e ogni altro ente sottoposto al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dall'agente della riscossione, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto. 2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-174

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo