AllegatoSez. II

Art. 168

Intervento degli istituti vendite giudiziarie (articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

In vigore dal 27 mar 2025
Intervento degli istituti vendite giudiziarie ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, l'agente della riscossione puavvalersi degli istituti previsti dall' delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione a essi spettante.
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