Allegato›Sez. II
Art. 168
117 / 243Intervento degli istituti vendite giudiziarie (articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
In vigore dal 27 mar 2025
Intervento degli istituti vendite giudiziarie
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, l'agente della riscossione puavvalersi degli istituti previsti dall' delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione a essi spettante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-168