Allegato›Sez. II
Art. 165
Prezzo base del primo incanto (articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
In vigore dal 27 mar 2025
Prezzo base del primo incanto
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore a essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando l'agente della riscossione lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito l'agente della riscossione, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.
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