AllegatoTitolo VII

Art. 193

Definizioni (articolo 2 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

In vigore dal 27 mar 2025
Definizioni ( decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149) 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) «autorità richiedente»: un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'; b) «autorità adita»: un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che riceve una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'; c) «ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio nazionale responsabile principale dei contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri ai fini dell'attività di mutua assistenza; d) «ufficio di collegamento»: l'ufficio nazionale responsabile dei contatti con gli altri Stati membri per l'attività di mutua assistenza relativa ai crediti di cui all', comma 1; e) «persona»: 1) una persona fisica; 2) una persona giuridica; 3) un'associazione di persone priva di personalità giuridica alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici; 4) un istituto giuridico di qualunque natura e forma, con o senza personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a uno dei tributi cui si applica il presente decreto; f) «titolo uniforme (UIPE)»: il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Esso costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito e non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro; g) «modulo standard di notifica (UNF)»: il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro a un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare; h) «per via elettronica»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; i) «rete CCN»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorità richiedente di uno Stato membro e l'autorità adita di un altro Stato membro nel settore della fiscalità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-193

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo