Allegato›Titolo VII
Art. 200
Controversie (articolo 9 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
In vigore dal 27 mar 2025
Controversie
( decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. L'interessato che intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonché la notifica effettuata dall'autorità competente dello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente dello Stato membro richiedente ai sensi delle leggi ivi vigenti. Tali informazioni sono contenute nel titolo uniforme approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011.
2. Se nel corso della procedura di recupero, viene promossa un'azione di cui al comma 1 presso l'organo competente nazionale, gli uffici di collegamento provvedono, su segnalazione dei competenti uffici od organi nazionali, a informare l'autorità adita della contestazione, indicando gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.
3. Gli uffici di collegamento che ricevono notizia dall'autorità richiedente o dal soggetto interessato dell'avvenuta impugnazione presso l'organo competente in detto Stato membro richiedente, salva istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, dispongono, anche tramite le proprie strutture territoriali, la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo e ne danno comunicazione, secondo le modalità stabilite dal provvedimento indicato nell', comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente.
4. Su domanda dell'autorità richiedente e, ove si ritenga necessario, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell' del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, l'adozione delle misure cautelari.
5. Qualora la procedura di recupero di un credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta motivata dell'autorità richiedente di cui all', comma 1, lettera a), e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente a ogni ulteriore somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito.
6. L'interessato che intende contestare la validità di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro deve adire l'organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti.
7. Qualora sia in corso una procedura amichevole con l'autorità competente dell'altro Stato membro richiedente e l'esito della procedura puinfluire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, sospendono, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza, le misure di recupero fino alla conclusione della procedura, dandone comunicazione, secondo le modalità stabilite dal provvedimento indicato nell', comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Qualora le misure di recupero siano sospese, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'avvenuta sospensione.
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