Allegato›Capo II
Art. 222
Somme iscritte a ruolo riconosciute indebite (articolo 26 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
In vigore dal 27 mar 2025
Somme iscritte a ruolo riconosciute indebite
( decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso l'agente della riscossione, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero a indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.
2. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.
3. L'ente creditore restituisce all'agente della riscossione le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.
4. Le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del debitore, si rettifica il ruolo secondo modalità definite nel decreto previsto dal comma 4.
6. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 5.
Storico versioni
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