Allegato›Capo II
Art. 221
Conto giudiziale (articolo 25 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
In vigore dal 27 mar 2025
Conto giudiziale
( decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, l'agente della riscossione rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-221