Allegato›Sez. III
Art. 111
Interessi di mora (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
In vigore dal 27 mar 2025
Interessi di mora
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Decorso inutilmente il termine previsto dall', comma 4, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-111