AllegatoSez. III

Art. 112

Imputazione dei pagamenti (articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

In vigore dal 27 mar 2025
Imputazione dei pagamenti ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. L'agente della riscossione non purifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute. 2. Tuttavia, se il contribuente è debitore di rate scadute, il pagamento non pu essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, compresi gli interessi di mora e le spese esecutive maturati sulle somme iscritte a ruolo. 3. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla piremota, al debito d'imposta, alla sanzione e poi al debito per interessi di mora e non pu essere fatta alle spese esecutive maturate sulle somme iscritte a ruolo, se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relativi interessi di mora. 4. Per i debiti d'imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote d'imposta meno garantite e fra imposte o quote d'imposta ugualmente garantite con precedenza a quella pi remota. 5. Per quanto non regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-112

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