AllegatoSez. III

Art. 108

Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta (articolo 28-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 31, comma 1, settimo periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 16, commi 4 e 5, decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)

In vigore dal 20 dic 2025
Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta (articolo 28-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; , comma 1, settimo periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; , commi 4 e 5, decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110) 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pi cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali di cui all', comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011, le somme da rimborsare. 2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione, tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. 3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell', comma 1, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. 4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva. 5. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni del presente articolo non operano per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-108

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