Allegato›Sez. III
Art. 103
Comunicazioni al domicilio digitale (articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
In vigore dal 27 mar 2025
Comunicazioni al domicilio digitale
(articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-103