Allegato›Sez. II
Art. 98
Interessi per dilazione del pagamento (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
In vigore dal 27 mar 2025
Interessi per dilazione del pagamento
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato ai sensi dell', comma 1, si applicano gli interessi al tasso stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell', comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.
2. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
3. I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'.
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