AllegatoSez. II

Art. 97

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

In vigore dal 27 mar 2025
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione e al controllo formale della dichiarazione o all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna all'agente della riscossione dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo. Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-97

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo