Allegato›Sez. III
Art. 101
Cartella di pagamento (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
In vigore dal 27 mar 2025
Cartella di pagamento
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi dell' del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;
d) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'.
2. In deroga alle disposizioni del comma 1, l'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:
a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli del citato decreto legislativo n. 14 del 2019;
b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all' del predetto decreto legislativo n. 14 del 2019, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione di cui all' del predetto decreto legislativo n. 14 del 2019, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al citato , comma 8, del decreto legislativo n. 14 del 2019, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;
c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione del decreto di apertura del concordato minore ovvero della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione della sentenza che revoca l'omologazione del concordato minore, ai sensi degli , comma 5 e 82 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019;
2) alla pubblicazione della sentenza che revoca l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli , comma 5, e 72 del decreto legislativo n. 14 del 2019.
3. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui al comma 2, lettere a) e b) viene dichiarata la liquidazione giudiziale del debitore, l'agente della riscossione procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell', comma 4, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.
4. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
5. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
6. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.
7. Il comma 2 e gli continuano ad applicarsi, nei limiti stabiliti dal presente articolo, alle procedure di cui all'articolo 390, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019.
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