Allegato›Sez. III
Art. 102
Notificazione della cartella di pagamento (articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
In vigore dal 27 mar 2025
Notificazione della cartella di pagamento
( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall'agente della riscossione nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e agente della riscossione, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piformalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puessere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 3 o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
2. La notifica della cartella pu essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
4. Nei casi previsti dall' del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
5. L'agente della riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento e ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
6. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell' del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai debitori non residenti si applicano le disposizioni di cui all', quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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