AllegatoSez. II

Art. 92

Importo minimo iscrivibile a ruolo (articolo 3, commi 10 e 11, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)

In vigore dal 20 dic 2025
Importo minimo iscrivibile a ruolo (... , commi 10 e 11, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 1. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento a ogni periodo d'imposta. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-92

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