Art. 111 · Interessi di mora (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
AllegatoSez. III

Art. 111

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Interessi di mora (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

In vigore dal 27 mar 2025
Interessi di mora ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Decorso inutilmente il termine previsto dall', comma 4, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
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