Allegato›Titolo VII
Art. 197
209 / 243Presenza negli uffici dell'amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri (articolo 6 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
In vigore dal 27 mar 2025
Presenza negli uffici dell'amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri
( decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. Al fine di una piefficace assistenza reciproca pu essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali.
2. I funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-197