Capo IV
Art. 12
Elenco delle lingue
In vigore dal 17 dic 2024
1. Il punto di contatto nazionale di cui all', comma 1, lettera n), compila e tiene aggiornato un elenco che indica una o più lingue volte allo scambio di informazioni. Tale elenco comprende l'inglese.
2. Il punto di contatto nazionale cura la trasmissione dell'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti alla Commissione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181#art-12