Capo V

Art. 16

Sistema di gestione dei casi

In vigore dal 17 dic 2024
1. Il punto di contatto unico nazionale sviluppa e gestisce un sistema elettronico unico di trattamento dei casi che funge da archivio e consente di svolgere i compiti individuati ai sensi del presente decreto. Il sistema di gestione dei casi presenta almeno tutte le funzioni e capacità seguenti: a) registrazione delle richieste di informazioni ricevute e inviate di cui agli e di altre comunicazioni relative a tali richieste con i punti di contatto unici e, se del caso, con le autorità di contrasto competenti di altri Stati membri relativa a tali richieste, comprese le informazioni riguardanti il rigetto delle richieste di informazioni, nonché le richieste e i chiarimenti o precisazioni di cui rispettivamente all', commi 2 e 3; b) registrazione delle comunicazioni tra il punto di contatto unico e le autorità di contrasto competenti ai sensi dell', comma 2, lettera b); c) registrazione delle comunicazioni di informazioni al punto di contatto unico e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri in conformità degli ; d) controllo incrociato delle richieste di informazioni ricevute di cui agli con le informazioni di cui dispone il punto di contatto unico, comprese le informazioni comunicate a norma degli , comma 3, secondo periodo, e 7, comma 2, e altre informazioni pertinenti registrate nel sistema di gestione dei casi; e) garanzia di un seguito adeguato e rapido alle richieste di informazioni ricevute di cui all', in particolare al fine di rispettare i termini per la comunicazione delle informazioni richieste di cui all'; f) interoperabilità con SIENA, assicurando in particolare che le comunicazioni ricevute tramite SIENA possano essere registrate direttamente nel sistema di gestione dei casi e che le comunicazioni inviate tramite tale applicazione possano essere inviate direttamente dallo stesso sistema; g) generazione di statistiche sugli scambi di informazioni ai sensi del presente decreto ai fini di valutazione e monitoraggio, in particolare ai fini dell'; h) registrazione degli accessi e di altre operazioni di trattamento in relazione alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei casi a fini di rendicontabilità e di cybersicurezza, in conformità dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 2. Il punto di contatto unico garantisce che tutti i rischi connessi alla cybersicurezza relativi al sistema di gestione dei casi, in particolare per quanto riguarda l'architettura, la governance e il controllo, siano gestiti e affrontati in modo prudente ed efficace e che siano previste salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati e gli abusi. 3. Il punto di contatto unico provvede affinché il sistema di gestione dei casi contenga dati personali solo per il tempo necessario e proporzionato per permettere allo stesso di svolgere i compiti assegnatigli a norma della presente direttiva e che i dati personali ivi contenuti siano successivamente cancellati irrevocabilmente. 4. Il punto di contatto unico verifica, per la prima volta entro sei mesi dalla conclusione di uno scambio di informazioni e successivamente periodicamente, la conformità al comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181#art-16

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