Capo IV

Art. 14

Canale di comunicazione sicuro

In vigore dal 17 dic 2024
1. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto di cui all', comma 1, lettera a), si avvalgono dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol, di seguito denominata «SIENA», per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell'. 2. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto di cui all', comma 1, lettera a), possono non avvalersi di SIENA per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell' in uno o più dei seguenti casi: a) lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di paesi terzi od organizzazioni internazionali o vi sono ragioni obiettive per ritenere che tale coinvolgimento sarà necessario in una fase successiva, anche attraverso il canale di comunicazione Interpol; b) l'urgenza della richiesta di informazioni richiede l'uso temporaneo di un altro canale di comunicazione; c) un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto competenti di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni. 3. Il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto di cui all', comma 1, lettera a), devono essere direttamente collegati a SIENA, anche, se del caso, mediante dispositivi mobili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo