Capo III

Art. 9

Scambio informativo con il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

In vigore dal 17 dic 2024
1. Nei casi di cui agli , comma 2, e 7, comma 1, le autorità di contrasto competenti informano il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181#art-9

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