Capo III
Art. 8
Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti
In vigore dal 17 dic 2024
1. Il punto di contatto unico nazionale, quando presenta una richiesta di informazioni direttamente a un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, invia contestualmente copia di tale richiesta al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.
Nel caso in cui un'autorità di contrasto di cui all', comma 1, lettera a), comunica informazioni a seguito di una richiesta, invia contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto nazionale.
2. Nel caso in cui un'autorità di contrasto di cui all', comma 1, lettera a), presenta una richiesta di informazioni o comunica informazioni a seguito della richiesta direttamente a un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, invia contestualmente copia di tale richiesta o di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale e al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.
3. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possono non inviare copie delle richieste o delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi:
a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
c) la sicurezza di una persona.
4. Negli scambi di informazioni di cui al presente articolo è sempre fatta salva la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181#art-8