Capo III

Art. 7

Comunicazione di informazioni di propria iniziativa

In vigore dal 17 dic 2024
1. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possono comunicare di propria iniziativa le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista. Tale facoltà non sussiste qualora le medesime informazioni formino oggetto dei casi di cui all', comma 1, lettera c) o f). 2. Nei casi di cui al comma 1, quando comunica informazioni di propria iniziativa all'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, il punto di contatto unico invia contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. 3. Le autorità di contrasto competenti, nei casi di cui al comma 1, inviano contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. 4. Le autorità di contrasto competenti possono non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, copia di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi: a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181#art-7

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