Capo II

Art. 6

Rigetto delle richieste di informazioni

In vigore dal 17 dic 2024
1. Il punto di contatto unico nazionale rigetta la richiesta delle informazioni inoltrata a norma dell' del presente decreto nei seguenti casi: a) le informazioni richieste non sono a disposizione del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto competenti dello Stato membro destinatario della richiesta; b) la richiesta di informazioni non soddisfa i requisiti di cui all'; c) quando l'autorità giudiziaria non ha concesso l'autorizzazione a comunicare le informazioni, nei casi in cui essa è prevista; d) le informazioni richieste costituiscono dati personali diversi da quelli che rientrano nelle categorie di cui all', comma 2; e) le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non più aggiornate e non possono essere comunicate a norma dell', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; f) vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste: 1) sia contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale o li danneggi in quanto le informazioni sono coperte dal segreto di Stato ovvero sussistono ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione delle informazioni, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica; 2) possa pregiudicare l'esito di un'indagine penale in corso o di un'operazione di intelligence criminale precedente all'incardinazione di un'indagine penale, nella quale l'autorità competente, ai sensi della legislazione nazionale, ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti, anche quando si tratti di atti non coperti dal segreto ai sensi degli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, oppure mettere in pericolo la sicurezza di una persona; 3) danneggi indebitamente gli interessi tutelati di una persona giuridica; g) la richiesta riguarda: 1) un reato, per il quale la legge nazionale stabilisce la pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno; 2) una questione che non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta; h) le informazioni richieste siano state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo che non ha acconsentito alla comunicazione delle informazioni. 2. La richiesta di informazioni presentata al punto di contatto unico nazionale deve essere conforme ai requisiti di cui all', in particolare per quanto riguarda l'eventuale violazione manifesta dei diritti fondamentali. Un eventuale rigetto della richiesta di informazioni richieste interessa solo la parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi indicati al comma 1 e, se del caso, non riguarda l'obbligo di comunicare gli altri elementi delle informazioni in conformità della direttiva. 3. Il punto di contatto unico nazionale informa il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al rigetto della richiesta di informazioni, specificandone i motivi, entro i termini stabiliti all', comma 1. 4. Il punto di contatto unico nazionale richiede immediatamente al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente, i chiarimenti e le precisazioni necessari per trattare una richiesta di informazioni che altrimenti dovrebbe essere rigettata. I termini stabiliti all', comma 1, sono sospesi dal momento del ricevimento della richiesta di chiarimenti o di precisazioni da parte del punto di contatto unico o, se del caso, dell'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente fino al momento in cui tali chiarimenti o precisazioni sono forniti. 5. Il rigetto della richiesta di informazioni, le relative motivazioni e le richieste di chiarimenti o precisazioni e i chiarimenti o le precisazioni di cui al comma 3, nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alle richieste di informazioni presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono trasmessi nella lingua in cui è stata presentata la richiesta a norma dell', comma 6.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181#art-6

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