Art. 12 · Elenco delle lingue
Capo IV

Art. 12

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Elenco delle lingue

In vigore dal 17 dic 2024
1. Il punto di contatto nazionale di cui all', comma 1, lettera n), compila e tiene aggiornato un elenco che indica una o più lingue volte allo scambio di informazioni. Tale elenco comprende l'inglese. 2. Il punto di contatto nazionale cura la trasmissione dell'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti alla Commissione europea.
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