Art. 12
Relazione informativa
In vigore dal 21 apr 2024
1. Al termine del periodo trascorso fuori ruolo o in regime di aspettativa l'istituzione conferente l'incarico redige una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal magistrato.
2. La relazione è in ogni caso redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalità e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-28;45#art-12