Art. 7

Criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo

In vigore dal 21 apr 2024
1. Quando il numero di richieste di collocamento di magistrati fuori ruolo ecceda quello dei posti disponibili calcolati ai sensi dell', l'organo di governo autonomo si determina sulla base della seguente graduatoria di priorità: a) incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati; b) incarichi di natura giudiziaria e giurisdizionale presso l'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte; c) incarichi presso organi costituzionali; d) incarichi presso organi di rilevanza costituzionale; e) incarichi apicali e incarichi di diretta collaborazione, previsti da norme primarie, ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all' del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; f) incarichi non giudiziari o giurisdizionali ricoperti presso organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte; g) altri incarichi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-28;45#art-7

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