Art. 11
Limiti di permanenza fuori ruolo
In vigore dal 21 apr 2024
1. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni.
2. Per tutti gli incarichi di cui all', comma 4, lettere b), c) ed e), il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, nonché agli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-28;45#art-11