Art. 13

Numero massimo dei magistrati fuori ruolo

In vigore dal 21 apr 2024
1. I magistrati possono essere collocati fuori ruolo nel rispetto dei seguenti numeri massimi: a) ordinari, numero 180 unità; b) amministrativi, numero 25 unità; c) contabili, numero 25 unità. 2. In ogni caso, i magistrati ordinari non possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali in numero superiore a 40 unità. 3. Gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati e quelli di cui all', comma 3, possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di cui ai commi 1 e 2, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati. 4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, il comma 4 è abrogato.
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