Art. 9
Assenso del magistrato e documentazione
In vigore dal 21 apr 2024
1. Il collocamento fuori ruolo può essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, che deve essere trasmesso all'organo di governo autonomo dallo stesso magistrato.
2. L'assenso è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia iniziato l'effettivo svolgimento delle funzioni presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente.
3. Il magistrato è tenuto ad allegare all'atto di assenso:
a) una breve relazione che contenga: le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attività; i compensi, le indennità o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta; le eventuali situazioni di conflitto di interesse;
b) il parere del dirigente dell'ufficio, comprensivo della valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, con indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, alla trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi;
c) il parere del Consiglio giudiziario, ove applicabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-28;45#art-9