Art. 14
Incarichi elettivi e di Governo
In vigore dal 21 apr 2024
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di governo autonomo, e il periodo trascorso fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di quelle attività non si considera ai fini dell'.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano, inoltre, quando il collocamento fuori ruolo avviene per effetto degli articoli 19 e 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71.
3. Nel numero massimo di magistrati collocati fuori ruolo di cui alla lettera M della tabella b allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 non si computano i magistrati indicati ai commi 1 e 2.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-28;45#art-14