Art. 15

Disposizioni transitorie

In vigore dal 20 feb 2026
1. Salvo quanto previsto al comma 4, la disciplina prevista dal presente decreto si applica agli incarichi conferiti o autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Ai magistrati fuori ruolo al momento della data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina vigente al momento del conferimento o dell'autorizzazione dell'incarico. I limiti temporali di permanenza nell'incarico previsti dalle disposizioni vigenti non operano per tutti gli incarichi indicati nell', comma 3. 3. Ai magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal presente decreto, salvo il caso in cui il collocamento fuori ruolo sia stato effettuato senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico. La durata del precedente incarico è computata nel termine complessivo.... 3-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la durata del precedente incarico non è mai computata nel termine complessivo per gli incarichi conferiti o autorizzati e per quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo, nonché presso il Ministero della giustizia limitatamente agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all' del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 4. Le disposizioni di cui all' e all', comma 2, non si applicano sino al 31 dicembre 2029. Nelle more dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli , comma 2 e al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 è rideterminato nel numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella è rideterminato nel numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-28;45#art-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo