Art. 8
Procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo
In vigore dal 21 apr 2024
1. Il procedimento per il collocamento fuori ruolo del magistrato è avviato su richiesta inoltrata all'organo di governo autonomo dall'amministrazione o dall'istituzione richiedente.
2. L'amministrazione o l'istituzione richiedente specifica la durata, la natura e la tipologia dell'incarico fuori ruolo affidato al magistrato.
3. Qualora la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministero della giustizia, relativamente ai magistrati ordinari, il Consiglio superiore della magistratura provvede a inoltrare a quest'ultimo copia dell'istanza, nonché copia della documentazione rilevante, per le eventuali osservazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-28;45#art-8