Art. 3
Aspettativa senza assegni
In vigore dal 21 apr 2024
1. Il magistrato può essere collocato in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In tutti i casi di collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il posto di provenienza è considerato vacante e il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalità previste per il magistrato collocato fuori ruolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-28;45#art-3