Titolo II

Art. 9

Domanda di registrazione di una varietà

In vigore dal 12 mar 2021
1. L'iscrizione di una varietà nel Registro è chiesta dal costitutore, dall'avente causa o dal rappresentante designato o, in mancanza di tali soggetti, da un istituto o ente o altro soggetto che offra la necessaria garanzia del mantenimento in conservazione della varietà. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità inerenti il deposito della domanda di iscrizione di cui al comma 1. 3. La domanda di iscrizione deve essere trasmessa entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno rispettivamente per le varietà ad impianto autunnale e a impianto primaverile per cui è necessaria l'esecuzione delle prove di coltivazione. 4. La domanda d'iscrizione deve contenere le seguenti informazioni: a) tipo di utilizzo come pianta da frutto o portinnesto di fruttiferi o portinnesto di ortive e specie botanica cui appartiene la varietà; b) denominazione proposta per la varietà, ai sensi dell' del regolamento (CE) 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994; c) le informazioni indicanti se la varietà è ufficialmente registrata in un altro Stato membro o è protetta da privativa vegetale nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento (CE) 2100/94, oppure la dichiarazione circa la presentazione di una domanda per l'iscrizione nel Registro di un altro Stato membro o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile; d) indicazione del costitutore, o dell'avente causa quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione dei materiali; e) il soggetto responsabile della conservazione in purezza della varietà e l'azienda dove la varietà è mantenuta con stato sanitario noto; f) metodo di ottenimento della varietà e origine della stessa; g) eventuali indicazioni di caratteristiche speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varietà, areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varietà; h) eventuale indicazione dell'epoca di impianto idonea all'effettuazione delle prove di coltivazione; i) elenco degli allegati. 5. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: a) l'atto di designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, ove il costitutore o l'avente causa sia di nazionalità estera; b) la documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varietà, nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa; c) un questionario tecnico debitamente compilato e definito sulla base dei protocolli dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) o in assenza di essi dai protocolli nazionali; d) la scheda descrittiva ufficiale della varietà redatta da un organismo ufficiale, qualora la varietà sia già ufficialmente iscritta nel Registro di uno Stato membro o protetta da privativa nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento (CE) 2100/94; e) la riproduzione fotografica della pianta, di parti di pianta e dei frutti che servono all'identificazione della varietà, nonché ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varietà, sono raccomandate, ma non obbligatorie; 6. Se la documentazione di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) è redatta in lingua straniera dovrà essere integrata con traduzione asseverata in lingua italiana, che farà fede ai fini della valutazione della descrizione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-9

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