Titolo II

Art. 8

Informazioni contenute nel Registro

In vigore dal 12 mar 2021
1. Il Registro comprende le seguenti informazioni: a) la specie di appartenenza della varietà; b) la denominazione della varietà; c) eventuali marchi commerciali registrati; d) eventuali sinonimi; e) il costitutore, l'eventuale avente causa, l'eventuale rappresentante designato o altro richiedente l'iscrizione, per la sezione di cui all', comma 2, lettera a); f) il soggetto responsabile della conservazione in purezza della varietà per la sezione di cui all', comma 2, lettera b); g) l'indicazione «descrizione ufficiale» o «descrizione ufficialmente riconosciuta» o «in corso di registrazione»; h) l'utilizzo; i) la data di registrazione e del rinnovo della registrazione; l) la data di scadenza della registrazione; m) l'eventuale codice della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o numero della domanda; n) la data di rilascio della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o della domanda; o) l'eventuale clone sanitario; p) l'eventuale codice identificativo dell'accessione, se si tratta di varietà iscritta nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale; q) l'eventuale indicazione dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione in cui è conservata l'accessione di cui alla lettera n); r) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili. 2. Il Ministero provvede ad istituire un fascicolo per ogni varietà che registra, che contiene una descrizione della varietà e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-8

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