Titolo I
Art. 4
Competenze del Servizio fitosanitario centrale
In vigore dal 12 mar 2021
1. Il Servizio fitosanitario centrale rappresenta l'autorità unica a livello nazionale responsabile per:
a) il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di qualità, etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione;
b) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione;
c) il coordinamento delle prove ufficiali di campo per accertare i requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità (DUS) di cui all' ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale;
d) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli e le procedure documentate di controllo, nelle diverse fasi della certificazione, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale il 30 giugno 2016, n. 17713, di seguito «Gruppo di lavoro permanente»;
e) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà;
f) le funzioni di cui all'.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui al comma 1, lettera c), ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Titolo II del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-4