Titolo II
Art. 8
8 / 87Informazioni contenute nel Registro
In vigore dal 12 mar 2021
1. Il Registro comprende le seguenti informazioni:
a) la specie di appartenenza della varietà;
b) la denominazione della varietà;
c) eventuali marchi commerciali registrati;
d) eventuali sinonimi;
e) il costitutore, l'eventuale avente causa, l'eventuale rappresentante designato o altro richiedente l'iscrizione, per la sezione di cui all', comma 2, lettera a);
f) il soggetto responsabile della conservazione in purezza della varietà per la sezione di cui all', comma 2, lettera b);
g) l'indicazione «descrizione ufficiale» o «descrizione ufficialmente riconosciuta» o «in corso di registrazione»;
h) l'utilizzo;
i) la data di registrazione e del rinnovo della registrazione;
l) la data di scadenza della registrazione;
m) l'eventuale codice della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o numero della domanda;
n) la data di rilascio della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o della domanda;
o) l'eventuale clone sanitario;
p) l'eventuale codice identificativo dell'accessione, se si tratta di varietà iscritta nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
q) l'eventuale indicazione dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione in cui è conservata l'accessione di cui alla lettera n);
r) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili.
2. Il Ministero provvede ad istituire un fascicolo per ogni varietà che registra, che contiene una descrizione della varietà e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-8