Titolo I

Art. 5

Competenze dei Servizi fitosanitari regionali

In vigore dal 12 mar 2021
1. I Servizi fitosanitari regionali ai fini del presente decreto sono le autorità competenti per: a) le attività di sorveglianza e controllo degli operatori professionali, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti nel presente decreto; b) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle domande di certificazione dei materiali di moltiplicazione; c) i controlli ufficiali finalizzati alla certificazione dei materiali di moltiplicazione, presso le strutture e i campi di produzione; d) la sorveglianza delle attività di etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione; e) le funzioni di cui all'; f) l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-5

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Competenze dei Servizi fitosanitari regionali (Art. 5 Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo