Titolo I
Art. 5
5 / 87Competenze dei Servizi fitosanitari regionali
In vigore dal 12 mar 2021
1. I Servizi fitosanitari regionali ai fini del presente decreto sono le autorità competenti per:
a) le attività di sorveglianza e controllo degli operatori professionali, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti nel presente decreto;
b) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle domande di certificazione dei materiali di moltiplicazione;
c) i controlli ufficiali finalizzati alla certificazione dei materiali di moltiplicazione, presso le strutture e i campi di produzione;
d) la sorveglianza delle attività di etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione;
e) le funzioni di cui all';
f) l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-5