Titolo VIII
Art. 68
Funzioni dei Servizi fitosanitari regionali
In vigore dal 12 mar 2021
1. Ai Servizi fitosanitari regionali competono le seguenti attività:
a) la ricezione delle istanze per la qualificazione nazionale dei materiali di cui agli , e 77;
b) la verifica dell'idoneità dei fornitori (CCP, CP, CM e vivaio);
c) lo svolgimento delle attività ispettive e di controllo su tutte le fasi del processo di qualificazione nazionale, secondo quanto stabilito dai disciplinari di produzione per le singole specie o gruppi di specie;
d) l'invio al Soggetto Gestore dei dati necessari per l'implementazione della banca dati del sistema informatico di cui all', comma 1, lettera d).
2. I Servizi fitosanitari regionali predispongono una relazione, da inviare al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale al termine di ogni campagna di certificazione, sull'attività di controllo e qualificazione.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico specializzato, addestrato ed aggiornato attraverso corsi di formazione obbligatori, aderente al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-68